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BANCHE

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Le Associazioni di tutela dei cittadini-consumatori e utenti si costituiscono parte civile nel processo penale per la truffa dei derivati del Comune di Milano.

  • Friday, 07 May 2010 13:25
  • Written by Administrator

Il 6 maggio, presso il Tribunale di Milano, si è aperto il  processo per lo scandalo dei derivati del Comune di Milano, che vede imputati per truffa aggravata manager e  funzionari di banche estere e del Comune e le 4 banche JP MORGAN, UBS, DEUTSCHE BANK e DEPFA BANK.
I contratti fatti stipulare al Comune di Milano nel 2005 hanno causato un illecito profitto per le banche ed una perdita per il Comune di oltre 100 milioni di euro.
Le Associazioni CONFCONSUMATORI, ADUSBEF, ADICONSUM, ADOC, ALTROCONSUMO, CITTADINANZATTIVA, CODACONS, CO.N.I.A.C.U.T., LA CASA DEL CONSUMATORE, LEGA CONSUMATORI, MOVIMENTO CONSUMATORI, MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO e UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI,  tutte insieme, in rappresentanza dei cittadini-consumatori danneggiati da una truffa che ha sottratto risorse pubbliche, si sono costituite parti civili, rivendicando il loro essenziale ruolo di difesa degli interessi collettivi.
Per la prima volta una cordata così numerosa di Associazioni dei Consumatori si presenta compatta in un processo penale, dopo aver delegato a un pool di avvocati (Marisa Costelli di Adusbef ed i penalisti Baj e Panzeri di Confconsumatori) la redazione dell’atto di costituzione, sottoscritto poi da tutti i responsabili.
Va ricordato che sono ormai numerosissimi i casi in cui singole Associazioni dei Consumatori sono state riconosciute legittimate a costituirsi parte civile in processi penali, in forza del ruolo di tutela di interessi collettivi e diffusi e che, da tempo, le Associazioni lombarde, si stanno impegnando direttamente in progetti ed iniziative di tutela del risparmio e di divulgazione di informazioni corrette sul tema dei servizi bancari e degli strumenti finanziari ai cittadini.

MUTUI: L'ABI lancia il "Piano Famiglie", a sostegno delle famiglie colpite dalla crisi economica

Parma, 5 Febbraio 2010 - L'Associazione bancaria italiana, autonomamente e in partnership, tramite la sottoscrizione di un protocollo con il Governo (Dipartimento per le Politiche per le Famiglie presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero della Gioventù; Direzione generale per l'inclusione sociale presso il Ministero del Lavoro Salute pubblica e Politiche sociali), le Regioni e le Province, i Comuni (Anci), le associazioni dei consumatori (clicca QUI), la Conferenza Episcopale Italiana e altre parti sociali, ha elaborato e promosso un progetto a sostegno del mercato del credito retail denominato "Piano Famiglie".

Circa il 3% delle famiglie italiane sono in difficoltà nel pagamento della rata del mutuo: la crisi economica continua a colpire la produzione e l'occupazione, riducendo la capacità di accesso al credito e la sostenibilità del debito.

Gli obbiettivi del "Piano Famiglie" sono principalmente due:

innalzare la sostenibilità finanziaria delle operazioni di credito ipotecario, adottando una misura di sospensione del pagamento delle rate di mutuo;
coordinare gli strumenti già esistenti basati sulla istituzione di fondi di garanzia o fondi di copertura di determinati oneri, assicurandone l'implementazione sul territorio, l'adeguata informazione dei soggetti e la piena conformità alla regolamentazione prudenziale.
In particolare l'accordo prevede la sospensione delle rate dei mutui per almeno dodici mesi nei confronti dei nuclei familiari in difficoltà a seguito della crisi. Si applica ai mutui di importo fino a 150.000 euro accesi per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell'abitazione principale; sono inclusi i mutui cartolarizzati, rinegoziati, oggetto di operazioni di portabilità e accollati. Si applica ai clienti con un reddito imponibile fino a 40.000 euro annui, che hanno subito o subiranno nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010 eventi particolarmente negativi (morte, perdita dell'occupazione, insorgenza di condizioni di non autosufficienza, ingresso in cassa integrazione).  Sono ammessi ai benefici anche coloro che sono in ritardo con i pagamenti purché tale ritardo non sia superiore a 180 giorni consecutivi. Nel periodo di sospensione sono comprese anche le eventuali rate scadute e non pagate. In tale periodo, inoltre, maturano gli interessi contrattuali pattuiti che possono essere rimborsati dal cliente secondo diverse modalità, secondo che la sospensione avvenga per la sola quota capitale o per la quota capitale e la quota interessi. La sospensione non determina l'applicazione di interessi di mora, non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.

E' possibile presentare la domanda presso la propria banca  a partire dall'1 febbraio 2010 e il relativo modulo sarà disponibile presso gli sportelli delle banche. Il modulo potrà essere ritirato anche presso le sedi della Confconsumatori, che fornirà, a coloro che lo richiederanno, consulenza ed assistenza. 

Per sapere chi può aderire al progetto e conoscere i dettagli del suo funzionamento è possibile consultare il documento tecnico del "Piano Famiglie", comprensivo della domanda, cliccando QUI .

E' possibile poi consultare una scheda tecnica contenete le domande più frequenti e le relative risposte, cliccando QUI .

Fondamentale è la consultazione della sezione appositamente creata dall'ABI sul "Piano Famiglie": è possibile conoscere le banche aderenti e possibili variazioni –migliorative - nei criteri di applicazione del Piano, in continua evoluzione.

«Resta la solita questione: le banche si sono impegnate a fornire informazioni ai propri clienti. Ma, già in questi primi giorni di applicazione del Piano, hanno cominciato a chiedere ulteriori garanzie da parte dei parenti. E’ la solita storia. Speriamo si tratti di qualche caso isolato - ha dichiarato l'avv. Carmelo Calì, Dirigente nazionale di Confconsumatori - certo è che attueremo la massima vigilanza e denunceremo eventuali applicazioni distorte del Protocollo, anche per favorire le modifiche migliorative che non è stato possibile inserire in origine».

Confconsumatori: nuova sentenza Argentina a Milano

21 aprile 2009 - Il Tribunale di Milano ha dichiarato la nullità di un primo acquisto, del marzo 1999, di obbligazioni Argentina per un valore di euro 77.000, per mancata sottoscrizione del contratto quadro come da art. 23 del Testo Unico Finanziario. Con la medesima sentenza, il Tribunale, in merito ad una seconda negoziazione del marzo 2000 di obbligazioni Argentina per euro 28.000, ha rilevato l’inadeguatezza dell’investimento per dimensione e tipologia, per il fatto che al momento dell’acquisto l’investimento in titoli Argentina rappresentava il 50% circa del patrimonio del cliente e gli altri titoli presenti nel portafoglio non erano affatto speculativi.

La sentenza sottolinea anche che l’investitore non aveva dato alcuna preventiva autorizzazione scritta a negoziare tali titoli inadeguati, dichiarando così la responsabilità per inadempimento dell’intermediario finanziario, con contestuale condanna a risarcire il capitale investito (ex art. 1218 del Codice Civile). Con la stessa pronuncia si è, inoltre, precisato che il danno, ossia la perdita del capitale, non richiede la prova del nesso di causalità con la condotta inadempiente della banca intermediaria.  

Scarica QUI il testo della sentenza.

La sentenza è importante specialmente in merito al secondo acquisto, poiché ribadisce il concetto che, di fronte ad un divieto legale di agire, ossia quello di negoziare titoli inadeguati, in assenza di una precedente autorizzazione scritta dell’investitore, rimane irrilevante la ricostruzione della volontà ipotetica dell’investitore stesso. E’ da sottolineare come l’informazione omessa abbia inciso sulla formazione della sua volontà.  Ciò che unicamente rileva è il fatto che l’intermediario, con la propria condotta omissiva, ha posto l’investitore in una situazione di pericolo che il legislatore intendeva prevenire” specifica l’avv. Martino Bianchi, legale di Confconsumatori Lombardia.