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Le Associazioni di tutela dei cittadini-consumatori e utenti si costituiscono parte civile nel processo penale per la truffa dei derivati del Comune di Milano.

  • Friday, 07 May 2010 13:25
  • Written by Administrator

Il 6 maggio, presso il Tribunale di Milano, si è aperto il  processo per lo scandalo dei derivati del Comune di Milano, che vede imputati per truffa aggravata manager e  funzionari di banche estere e del Comune e le 4 banche JP MORGAN, UBS, DEUTSCHE BANK e DEPFA BANK.
I contratti fatti stipulare al Comune di Milano nel 2005 hanno causato un illecito profitto per le banche ed una perdita per il Comune di oltre 100 milioni di euro.
Le Associazioni CONFCONSUMATORI, ADUSBEF, ADICONSUM, ADOC, ALTROCONSUMO, CITTADINANZATTIVA, CODACONS, CO.N.I.A.C.U.T., LA CASA DEL CONSUMATORE, LEGA CONSUMATORI, MOVIMENTO CONSUMATORI, MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO e UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI,  tutte insieme, in rappresentanza dei cittadini-consumatori danneggiati da una truffa che ha sottratto risorse pubbliche, si sono costituite parti civili, rivendicando il loro essenziale ruolo di difesa degli interessi collettivi.
Per la prima volta una cordata così numerosa di Associazioni dei Consumatori si presenta compatta in un processo penale, dopo aver delegato a un pool di avvocati (Marisa Costelli di Adusbef ed i penalisti Baj e Panzeri di Confconsumatori) la redazione dell’atto di costituzione, sottoscritto poi da tutti i responsabili.
Va ricordato che sono ormai numerosissimi i casi in cui singole Associazioni dei Consumatori sono state riconosciute legittimate a costituirsi parte civile in processi penali, in forza del ruolo di tutela di interessi collettivi e diffusi e che, da tempo, le Associazioni lombarde, si stanno impegnando direttamente in progetti ed iniziative di tutela del risparmio e di divulgazione di informazioni corrette sul tema dei servizi bancari e degli strumenti finanziari ai cittadini.

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Volo cancellato a un'ora dalla partenza: la Confconsumatori di Milano ottiene il rimborso

  • Friday, 19 March 2010 16:02
  • Written by Administrator

Volo cancellato a un'ora dalla partenza: la Confconsumatori di Milano ottiene il rimborso per due associati

La compagnie Easyjet tenta di attribuire il danno a un guasto tecnico imprevisto ma per la legge "mancano le caratteristiche di imprevedibilità e impossibilità di prevenire l'evento"

Milano 19 marzo 2010 - La compagnia Easyjet Airline  Company  è stata costretta  a pagare  i  diritti di compensazione per volo cancellato a due associati della Confconsumatori di Milano.

I due passeggeri avevano acquistato, al prezzo di 440,40 euro oltre spese di gestione pari a 53,12 euro, due biglietti  di sola andata per Atene. La partenza era prevista il 3 agosto 2008 con arrivo nella capitale greca in tarda mattinata, in modo da raggiungere, come da itinerario prescelto, il porto del Pireo e imbarcarsi, avendo già acquistato i biglietti, sulla nave per Sifnos alle ore 17,00.

Circa un’ora prima dell’orario previsto per la partenza del volo,  dopo il check in e il ritiro delle carte d’imbarco, veniva comunicata la improvvisa ed inspiegabile cancellazione del volo. Il primo  volo utile per Atene della medesima compagnia aerea era previsto solo per il 6 agosto (quindi tre giorni dopo!); pertanto essi prenotavano due nuovi biglietti su un volo AirOne per Atene delle ore 19.40 del giorno stesso (3 agosto) per un importo complessivo di € 592.10.

Giunti ad Atene solo in tarda serata, gli associati  furono costretti a consumare un pasto in aeroporto e a trascorrere una notte non prevista presso un’hotel della città, dovendo così rinviare  la partenza sulla nave al giorno successivo.

Tornati dalla vacanza, i primi di settembre i due associati  effettuavano richiesta  alla Easyjet Company per ottenere il rimborso delle spese sostenute a causa della cancellazione del volo (il prezzo dei due biglietti AirOne, oltre le spese di pernottamento e pasti), chiedendo altresì €800,00 (400,00 per passeggero) a titolo di compensazione pecuniaria secondo quanto previsto dagli artt. 5 e 7 Regolamento CE n. 261/2004.

La Easyjet Airline Company accoglieva solo parzialmente la richiesta dei passeggeri rimborsando i biglietti AirOne e, solo in parte le ulteriori spese. Non riconosceva però i diritti di compensazione in quanto, secondo quanto riferito da Easyjet, la cancellazione del volo era attribuibile ad un guasto tecnico che non poteva essere imputato alla Compagnia Aerea, poiché classificabile come circostanza straordinaria.

A fronte di tale posizione, gli associati tentavano di ottenere il riconoscimento dei loro diritti mediante esposti all’ENAC che, però, non interveniva in alcun modo; infine si rivolgevano alla Confconsumatori e successivamente proponevano un giudizio davanti al Giudice di Pace sulla base della normativa italiana ordinaria e di quella comunitaria, in particolare il regolamento CE n. 261/2004 entrato in vigore il 17/02/2005.

Alla luce delle disposizioni normative citate, in caso di mancata esecuzione del trasporto, si presume  la responsabilità del vettore, salvo il caso in cui questi riesca a fornire prova liberatoria che trattasi di evento ad esso non imputabile, e cioè evento eccezionale ed imprevedibile. L’art. 5, co, 3) Regolamento citato specifica che la compagnia è esonerata dall’obbligo di pagare i diritti di compensazione qualora  “la cancellazione è dipesa da circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso” .

Val la pena, comunque,  di riassumere gli obblighi posti a  carico del vettore aereo dall’art. 5 del Reg. citato, il quale stabilisce che, in caso di cancellazione del volo, ai passeggeri coinvolti: a) è offerta l’assistenza del vettore operativo a norma dell’art. 8 (rimborso entro sette giorni del prezzo pieno del biglietto, allo stesso prezzo al quale è stato acquistato…); b) è offerta l’assistenza del vettore operativo a norma dell’art. 9, par. 1, lett. a) e par. 2)….(diritto a titolo gratuito a pasti e bevande, alla sistemazione in albergo…, al trasporto tra l’aeroporto e il luogo di sistemazione, ad effettuare due chiamate telefoniche o messaggi telefax o fax o posta elettronica) c)  spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo a norma dell’art. 7, a meno che i passeggeri:

i) siano stai informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto;
ii) oppure siano stati informati della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell’orario di partenza previsto...;
iii) oppure siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e sia stato offerto loro di partire con un volo alternativo non più di un’ora prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l’orario d’arrivo previsto.
Il diritto alla compensazione pecuniaria, previsto dal legislatore comunitario al fine di rafforzare la tutela del viaggiatore-consumatore nell’ipotesi di cancellazione del volo, consiste in un indennizzo pecuniario di entità variabile dai 250,00 ai 600,00 euro a seconda della lunghezza della tratta aerea; tale indennizzo è sempre riconosciuto ai passeggeri ad esclusione dei casi tassativamente indicati dall’art. 5 lett. c) ed è riducibile sino al 50% se ai viaggiatori è offerto un volo alternativo il cui orario di arrivo abbia un ritardo inferiore ad un tempo da due a quattro ore secondo la lunghezza della tratta (art. 7 co. 2). Nel caso in questione i passeggeri sono stati avvisati dell’avvenuta cancellazione del volo circa un’ora prima della partenza, tant’è vero che gli stessi avevano già effettuato il “check in” e ritirato le carte d’imbarco. Nessun dubbio quindi sulla sussistenza del diritto alla compensazione pecuniaria prevista dall’art. 7 Regolamento citato, quantificabile nel caso di specie in € 400,00 per passeggero in ragione della lunghezza della tratta. Altresì indubitabile la responsabilità di EasyJet che adduceva guasti tecnici improvvisi: motivazione priva delle caratteristiche della imprevedibilità e della impossibilità di prevenire l’evento.

Ricevuto l’atto di citazione, la compagnia riconosceva il diritto degli associati e provvedeva al pagamento  di una somma comprendente i diritti di compensazione oltre le ulteriori spese in precedenza non riconosciute.

Avv. Wanda Zurlo Confconsumatori Milano

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Calendario 2010 della Confconsumatori Lombardia

  • Thursday, 28 January 2010 13:25
  • Last Updated ( Thursday, 28 January 2010 13:33 )
  • Written by Administrator

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CHI SIAMO

  • Monday, 25 January 2010 16:27
  • Last Updated ( Monday, 25 January 2010 17:22 )
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Confconsumatori è un'associazione di consumatori, senza scopo di lucro, indipendente da partiti, sindacati, categorie economiche e pubblica amministrazione.

La sede nazionale si trova a Parma, dove è nata nel 1976, quando 437 donne organizzarono il primo sciopero dei consumatori in Italia, per fermare la speculazione sul prezzo del Parmigiano. Conta oltre 30.000 associati.

Fa parte di Consumers'Forum - associazione indipendente cui aderiscono le più importanti associazioni di consumatori, imprese ed Istituzioni- creata per superare la difficoltà di dialogo tra consumatori e imprese, allo scopo di promuovere insieme l'evoluzione delle politiche consumeristiche e migliorare la qualità di vita dei cittadini.

E'iscritta inoltre al Consiglio nazionale Consumatori e Utenti (CNCU)

'Informare per formare' può essere definita, in sintesi, la nostra missione. L'azione di Confconsumatori è principalmente volta, infatti, a formare un consumatore non mero e passivo acquirente, ma attore di un mercato trasparente e solidale. L'azione di Confconsumatori è rivolta anche alle imprese, cui si richiede di acquisire la cultura della Responsabilità Sociale d'Impresa e di introdurre l'etica nell'economia per acquisire vantaggio competitivo.

Confconsumatori informa, difende, rappresenta e organizza i consumatori, gli utenti e i risparmiatori, autofinanziandosi con il lavoro gratuitamente prestato da soci e dirigenti, con le quote associative, con i contributi spontanei degli iscritti e con i contributi pubblici previsti dalla legge.

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Confconsumatori contro l'alcol tra i giovani

  • Wednesday, 27 January 2010 15:58
  • Written by Administrator

Confconsumatori, Movimento Difesa del Cittadino e Movimento Consumatori presentano un progetto
contro l’abuso di bevande alcoliche da parte dei giovani e dei giovanissimi

I drammatici eventi degli ultimi weekend evidenziano un fenomeno sociale in crescita, sempre più preoccupante: l’abuso di alcool tra i giovanissimi. I recenti e pur severi provvedimenti legislativi non sono sufficienti per contenerlo, pertanto si devono adottare   misure individuali che agiscano sulla consapevolezza dei rischi irreversibili legati a un consumo smodato.

Confconsumatori, Movimento Difesa Cittadino, Movimento Consumatori presenteranno una importante ricerca effettuata in Lombardia da docenti dell’Università Cattolica da cui prende l’avvio una campagna di informazione che coinvolgerà inizialmente 100 scuole della Regione.

VENERDI’ 30 MARZO 2007
ORE 11.00
CIRCOLO DI VIA DE AMICIS  
VIA DE AMICIS 17, MILANO

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